Art. 3.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni organizzano il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio dei pazienti terminali.
      2. Le regioni predispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma per l'ospedalizzazione a domicilio dei pazienti terminali residenti nei rispettivi territori di competenza.